Dall’obbligo di soccorrere un ferito in stato di bisogno, a quello di prestare assistenza previsto dal Codice della strada, cosa fare in caso di sinistro?
Quando ci si trova di fronte a un evento traumatico come un sinistro stradale non sempre si ha la prontezza di capire cosa fare. Per fortuna in questi casi interviene la legge.
Dall’obbligo di soccorrere una persona ferita, a quello di rendere testimonianza, agli obblighi più precisi che il Codice della strada pone a capo di chi ha cagionato il sinistro o all’utente coinvolto. Con la precisazione che chi non fa nulla e non si comporta civilmente commette reato.
Ma entriamo nel dettaglio.
1. Prestare soccorso
Nel momento in cui si assiste a un incidente stradale con vittime di lesioni, la prima cosa da fare è prestare soccorso. Il comma 2 dell’art. 593 c.p infatti punisce con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 2500 euro chi “trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.” Nel caso in cui poi da tale omissione derivi alla vittima una lesione la pena è aumentata, mentre se ne consegue la morte è addirittura raddoppiata.
L’ordinamento insomma punisce il vigliacco che, di fronte a un’evidente situazione di pericolo di un’altra persona, fugge dalle responsabilità di cittadino, senza preoccuparsi neppure di contattare le autorità competenti (vigili urbani, Carabinieri o Polizia). Perché si configuri il reato di omissione di soccorso però, come precisato dalla Cassazione nella sentenza n. 20480/2002, occorre che tra il soggetto agente e la persona in stato di pericolo vi sia un contatto sensoriale, che vi sia cioè la percezione visiva, non bastando la mera notizia che qualcuno in quel momento versi in una condizione critica.
Come precisato inoltre nella recente Cassazione n. 5050/2019 “Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 593 cod. pen., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l’obbligo di un intervento soccorritore.”
2. Rendere testimonianza
Verificatosi l’incidente, chi ha avuto la peggio può decidere d’intraprendere due strade diverse:
- citare in giudizio il danneggiante per ottenere il risarcimento dei danni materiali e personali (non patrimoniali);
- in caso di lesioni sporgere denuncia querela per perseguire penalmente l’autore del reato. In questo secondo caso la vittima del sinistro può anche decidere di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere in questa sede i danni.
Le azioni che la vittima può intraprendere quindi sono di due tipi: civile e penale. Questa distinzione è fondamentale perché il testimone che non adempie al proprio obbligo nel processo penale subisce conseguenze diverse da chi non si reca a testimoniare in un giudizio civile. Vediamolo più in dettaglio.
Testimone nel processo penale
Nel processo penale la testimonianza è un dovere. Il testimone citato a comparire in giudizio deve presentarsi e rispondere alle domande del giudice secondo verità (art 198 c.p.p). In caso d’impedimento a comparire all’udienza nella quale il testimone è stato convenuto, deve comunicare tempestivamente i motivi dell’impossibilita a comparire. In questo caso il giudice può riconvocarlo all’udienza successiva. Nel caso invece in cui, il testimone regolarmente citato non compaia all’udienza e non adduca una ragione legittima di impedimento, il giudice potrà disporne l’accompagnamento coattivo e condannarlo al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che può superare i 500 euro e un’altra a titolo di spese a causa della sua mancata comparizione (art. 133 c.p.p.)
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Testimone nel processo civile
L’art 255 c.p.c dispone invece che: “Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore.”
3. Prestare assistenza e salvaguardare la circolazione
Il Codice della Strada prevede all’art. 189 obblighi specifici per l’utente della strada, nel caso in cui l’incidente è “comunque ricollegabile al suo comportamento“. In questo caso egli “ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.”
Non solo, il comma 2 dispone che “Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché́ non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità̀.”
L’art. 189 prevede ulteriori obblighi nei seguenti particolari casi:
- se dall’incidente sono derivati danni solo alle cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, ove possibile, evitare d’intralciare la circolazione,
- in ogni caso i conducenti devono fornire le proprie generalità̀ e le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro, nei modi possibili, tali elementi;
- l’utente della strada poi, in caso d’incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali;
- mentre le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più̀ animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
L’omissione di soccorso del codice della strada secondo la Cassazione
Sempre la sentenza n. 5050/2019 chiarisce infine che: “Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell’art. 189, comma 1, cod. strada, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post. II reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell’obbligo giuridico di attivarsi previsto dall’art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all’utente, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.”
Il reato di fuga
Il comma 6 dell’art 189 del Codice della strada punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in caso d’incidente con danno alle persone, non si ferma. In questi casi è prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Dalla lettura della norma risulta che non occorre in questi casi che le persone ferite si trovino in stato di bisogno. L’obbligo di fermarsi sussiste sempre. Il comma 7 infine punisce con la pena della reclusione da 1 a tre anni chi non presta l’assistenza necessaria alle persone.
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