Il danno differenziale

Cos’è il danno differenziale, come si calcola e a chi spetta. Guida con le modifiche apportate alla disciplina dalla legge di bilancio 2019                                    

Il danno differenziale è il danno che va risarcito al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e che corrisponde alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l’importo già corrisposto dall’Inail.

Danno differenziale: a chi spetta.

Il danno differenziale, quindi, spetta ai lavoratori che dimostrino di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l’Inail gli ha risarcito.

Del resto, l’Inail riconosce degli importi in maniera “automatica” al semplice verificarsi dell’infortunio o della malattia che, quindi, non sempre ristorano gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.

Danni differenziale: differenze rispetto all’indennizzo Inail

Il risarcimento del danno differenziale si differenzia rispetto all’indennizzo Inail dal punto di vista sia strutturale che funzionale.

Basti pensare che il risarcimento del danno differenziale è regolato dalle norme civilistiche ed è teso a risarcire il lavoratore di tutto il danno che ha subito in conseguenza dell’evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia.

L’indennizzo Inail, invece, risponde a ragioni di carattere sociale e persegue lo scopo di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in malattia.

Danni differenziale: differenze rispetto all’indennizzo Inail

Il risarcimento del danno differenziale si differenzia rispetto all’indennizzo Inail dal punto di vista sia strutturale che funzionale.

Basti pensare che il risarcimento del danno differenziale è regolato dalle norme civilistiche ed è teso a risarcire il lavoratore di tutto il danno che ha subito in conseguenza dell’evento che ha determinato il suo infortunio o la sua malattia.

L’indennizzo Inail, invece, risponde a ragioni di carattere sociale e persegue lo scopo di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in malattia.

Danno differenziale: com’è composto

Il danno differenziale ricomprende al suo interno molteplici tipologie di danno.

Esso, infatti, va a risarcire il lavoratore del pregiudizio subito sotto tutti gli aspetti e, quindi, a titolo di danno patrimoniale, biologico, morale, esistenziale.

L’integrazione risarcitoria rappresentata dal danno differenziale ristora, in sostanza, il danno alla salute e alla capacità reddituale, il peggioramento della qualità della vita del lavoratore e il suo turbamento interiore, derivanti dall’infortunio o dalla malattia.

Danno differenziale 2019

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune previsioni che incidono anche sul danno differenziale.

In particolare, è stato modificato l’articolo 10 del d.p.r. n. 1124/1965, che oggi, ai commi 6, 7 e 8, così recita:

“Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente per effetto del presente decreto è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.

Si è in sostanza precisato che l’eventuale danno differenziale dovuto al lavoratore dal datore di lavoro va calcolato considerando la differenza fra l’ammontare complessivo del danno subito dal lavoratore e l’importo complessivo dell’indennizzo che l’Inail gli ha erogato a qualsiasi titolo.

Rivalsa Inail e danno differenziale

Va sempre considerato che il datore di lavoro, oltre che il danno differenziale, può essere tenuto a pagare anche quanto richiesto dall’Inail a titolo di rivalsa.

Sul punto va considerato che, anche in ragione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, le somme oggetto del regresso vanno determinate tenendo conto sia del complesso delle prestazioni erogate dall’Inail, sia di tutto il danno risarcibile da parte del responsabile civile.

L’articolo 11, comma 1, del d.p.r. n. 1124/1965, dispone infatti che l’Inail deve corrispondere al lavoratore quanto dovuto “salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’Istituto Assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.

Danno differenziale 2019: modifiche irretroattive

Va infine detto che, come chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza numero 11114/2019, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 agli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965 sono irretroattive e, quindi, trovano applicazione solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali antecedenti il 1° gennaio 2019.

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